Scoprire dei manufatti in amianto non è una bella notizia. Ma se capita, cosa bisogna fare? Per la rimozione dell’amianto è sempre sbagliato il fai da te perché si tratta di un materiale cancerogeno e quindi molto pericoloso.
A chi rivolgersi
Ogni regione ha un inter differente, ad ogni modo i soggetti da tenere in considerazione sono: Arpa, Comune, Asl e ditta di rimozione amianto autorizzata.
Tra l’altro, un conto è se si è proprietari del manufatto in amianto, un altro se i proprietari sono altre persone. In quest’ultimo caso, se un cittadino vuole segnalare la presenza di un manufatto in cemento amianto di proprietà di terzi e richiedere un intervento, va inoltrata una segnalazione al Comune e all’Asl e dar via così all’iter per la verifica dello stato di degradazione e dell’eventuale rimozione.
Se si è proprietari del manufatto in cemento amianto, invece, si ha l’obbligo di verifica dello stato di conservazione, che deve essere fatta da tecnico, che lo valuterà.
Condizioni del manufatto in amianto
–Qualora il manufatto risulti in buone condizioni va prevista una valutazione periodica su indicazione del tecnico.
-Se il manufatto necessita di manutenzione, la valutazione dovrà indicare le modalità di intervento, la relativa tempistica e il calendario di verifica periodica dello stato di manutenzione con cadenza almeno annuale.
-Ne caso in cui il manufatto vada rimosso, la valutazione deve prevedere la tempistica per l’esecuzione dell’intervento, da effettuare al massimo entro un anno dal sopralluogo di valutazione. I costi sono a carico del proprietario.
Ditte di rimozione amianto
Ci si deve rivolgere solo a una ditta autorizzata, un elenco è consultabile a questo link ufficiale, basta scegliere a seconda del caso la categoria. 10A (per materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi), oppure 10B (per materiali d’attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti, contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto).
La ditta predispone un piano di lavoro come previsto dalla normativa D. Lgs 81/08 e lo presenta alla U.F. PISLL competente per territorio almeno 30 giorni prima dell’esecuzione dei lavori.
Anna Simone